SENTENZA n. 162 del 2022 della CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità delle disposizioni in vigore, disponendo che la decurtazione effettiva della pensione non può essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi. In altre parole, l’ammontare della riduzione della pensione di reversibilità non può essere maggiore del reddito influente posseduto dal titolare (tre volte superiore al trattamento minimo).
A distanza di oltre un anno e mezzo da questa sentenza, dopo l’aggiunta di un’ulteriore salvaguardia al predetto impianto normativo, INPS (come da circolare n. 108 del 22/12/2023) riconoscerà gli arretrati a chi negli ultimi 5 anni (dal 2019 al 2023) abbia percepito un importo di reversibilità minore di quello che sarebbe spettato.
Tenuto conto che il reddito influente minimo posseduto dal titolare per far scattare la riduzione della reversibilità deve essere superiore a tre volte il trattamento minimo (23.345 euro nel 2024) questa ulteriore salvaguardia introdotta con la sentenza opera esclusivamente per i beneficiari di reversibilità di importo molto elevato.
L’INPS procederà d’ufficio al ricalcolo degli arretrati. Pertanto, non è necessario presentare una domanda specifica.
Dal 2024 i conteggi verranno fatti con i nuovi criteri.
Tuttavia, nel caso in cui si abbia il ragionevole dubbio di aver diritto alla riliquidazione (se si è beneficiari di reversibilità d’importo molto elevato), consigliamo di rivolgerVi per un controllo ad un Caf di fiducia, che verificherà la Vostra posizione e potrebbe anche suggerirVi di presentare tempestivamente una domanda di ricostituzione, al fine di interrompere i termini di prescrizione.
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